Art. 5.
(Certificati gialli)
1. Alle imprese agroenergetiche che producono biomassa destinata alla trasformazione
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in biocarburanti, la cui collocazione sul mercato è garantita da un'intesa di filiera o da un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 4, sono assegnati titoli, che possono essere trasferiti e quotati in mercati regolamentati, denominati «certificati gialli».
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità per il rilascio, per la cessione e per lo scambio dei titoli di cui al presente articolo, nonché il corrispondente valore energetico.